Dal 1° gennaio 2012, il Consiglio Federale ha ratificato un nuovo Contratto Collettivo di Lavoro (CCL), per la Fornitura di Personale a Prestito. Lo scopo del CCL è fissare gli stipendi minimi e le prestazioni sociali di cui i lavoratori temporanei svizzeri devono beneficiare.
Qualora la missione sia soggetta anche a un altro CCL esteso, fanno fede gli stipendi minimi fissati da detto CCL. Per le altre missioni, lo stipendio minimo è stato fissato in funzione del livello di formazione e della regione geografica dell’impiego ottenuto. Sono sollevate dall’obbligo di applicare gli stipendi minimi le imprese acquisitrici attive nelle seguenti industrie: industria chimica e farmaceutica, industria dei macchinari, industria grafica, industria orologiera, industria alimentare e dei prodotti di lusso, trasporti pubblici.
Qualora la missione sia soggetta anche a un altro CCL esteso, fanno fede le disposizioni fissate da detto CCL. Per le altre missioni: Ore di lavoro: 42 ore settimanali (dalla 43a alla 45a retribuite al 100%, dalla 46a alla 50a retribuite al 125% e al 150% le domeniche). Vacanze 8.33% (dai 20 ai 50 anni) o 10.6% (meno di 20 anni e oltre 50 anni). Giorni festivi: alcun indennizzo per le prime 13 settimane, poi 3.2%.
Viene trattenuta una partecipazione dello 0.7% sullo stipendio del collaboratore temporaneo per finanziare il suo fabbisogno in materia di formazione continua. Per godere del diritto alla formazione continua, è necessario: aver lavorato in qualità di temporaneo per almeno 352 / 528 / 704 ore in un periodo di dodici mesi. Che il corso scelto si tenga in un istituto di formazione presente nel repertorio della formazione di temptraining. Per eventuali informazioni complementari, si faccia riferimento a TempService. Contributo 2° pilastro (lpp): quest’ultimo è stato reso obbligatorio per tutte le persone con figli a carico. Maggiori informazioni Per informazioni supplementari relative a uno di questi elementi, v’invitiamo a visitare il sito Tempservice